STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GLI INVISIBILI – ETS”

 

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Natura È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “GLI INVISIBILI – Ente del Terzo Settore”, o in breve “GLI INVISIBILI – ETS”. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e delle vigenti norme di legge in materia. L’utilizzo dell’acronimo ETS è vincolato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ferma restando l’obbligatoria comunicazione al RUNTS.

Art. 3 – Finalità e Attività di interesse generale L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. u) del CTS, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D. Lgs. Del 3/7/2017 n. 117 e s.m.i..

Art. 4 – Attività diverse e Raccolta fondi L’Associazione può esercitare attività diverse (art. 6 CTS) a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione è demandata all’Organo di Amministrazione. L’Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi (art. 7 CTS) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Titolo II – GLI ASSOCIATI

Art. 5 – Ammissione L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente. Nel rispetto del principio di non discriminazione (art. 21 D.Lgs. 117/2017), possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si impegnano a partecipare alle attività dell’Associazione.

L’ammissione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e alla sottoscrizione di una dichiarazione di condivisione dello spirito e dei valori statutari dell’ente. L’Organo di Amministrazione delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

L’Organo di Amministrazione deve motivare l’eventuale delibera di rigetto e comunicarla agli interessati. In caso di rigetto, l’aspirante associato può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

Art. 6 – Diritti e Doveri, Recesso ed Esclusione Tutti gli associati hanno il dovere di versare la quota associativa annuale e di rispettare lo Statuto. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’Assemblea per gravi motivi (inadempienza, comportamenti lesivi, morosità prolungata). In nessun caso è ammesso il rimborso delle quote associative.

Art. 7 – Volontari L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Organo di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione può deliberare il rimborso delle spese sostenute dal volontario anche a fronte di autocertificazione, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione ha l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 D.Lgs. 117/2017).

Titolo III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi Sociali Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli associati;

  • L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);

  • L’Organo di Controllo (se nominato o obbligatorio per legge);

  • Il Revisore Legale dei conti (se nominato o obbligatorio per legge).

Art. 9 – L’Assemblea L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’Organo di Controllo;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull’esclusione degli associati, qualora tale competenza non sia attribuita all’Organo di Amministrazione con garanzia di ricorso all’Assemblea;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione. Le convocazioni avvengono con preavviso di almeno 15 giorni.

Regole di Voto e Rappresentanza: Ciascun associato ha diritto ad un solo voto (principio del voto capitario). Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Modalità di Svolgimento e Quorum: L’Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, che sia consentito al Segretario di verbalizzare in modo adeguato e che sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire e votare in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L’Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – L’Organo di Amministrazione L’Associazione è amministrata, per delibera dell’Assemblea, da un Consiglio Direttivo composto da un numero massimo di 9 membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti dell’Organo di Amministrazione durano in carica 5 esercizi, sono rieleggibili e svolgono l’ordinaria e straordinaria amministrazione non riservata all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Art. 11 – Organo di Controllo e Revisore Legale La nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Qualora si superino i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea deve obbligatoriamente nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione.

Titolo IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 12 – Risorse, Patrimonio e Divieto di Distribuzione Il patrimonio è costituito da quote, contributi, donazioni e lasciti. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad associati, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali. Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 13 – Esercizio Finanziario e Bilancio L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea è convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’Associazione. In ogni caso, il bilancio approvato dall’Assemblea deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Il bilancio è redatto secondo la modulistica e i principi definiti dalla normativa vigente. L’Associazione, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, si avvale della facoltà di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa o in forme ulteriormente semplificate qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori alle soglie dimensionali previste dalla normativa pro tempore vigente. Al superamento di tali soglie di legge, il bilancio sarà obbligatoriamente redatto per competenza economica (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione).

Titolo V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Scioglimento e Devoluzione In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e alle norme del Codice Civile.